IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ESENZIONI
L'ESENZIONE dal pagamento dell'ICI spetta limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni per godere delle agevolazioni di legge. In caso di perdita delle condizioni che davano luogo all'esonero, occorrerà versare l'imposta per i relativi mesi.
IN QUALI CASI SPETTA?
- IMMOBILI PUBBLICI: gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni (per questi ultimi, l'imposta non si applica esclusivamente per gli immobili di cui il Comune è proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio), dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra tali enti, dalle Camere di Commercio, dalle Aziende Sanitarie Locali, purché destinate esclusivamente a compiti istituzionali;
- FABBRICATI DEL GRUPPO CATASTALE 'E';
- FABBRICATI CULTURALI: si tratta degli immobili totalmente adibiti a sedi di musei, di biblioteche, di archivi, di cineteche, di emeroteche, purché siano aperte al pubblico e non derivi alcun reddito dalla loro utilizzazione;
- FABBRICATI PER IL CULTO: fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze (pertanto l'oratorio, il cinema parrocchiale, a patto che in esso non vengano esercitate attività di natura commerciale, e l'abitazione del parroco non sono immobili oggetto dell'imposta in quanto si tratta di pertinenze di edifici destinati al culto);
- FABBRICATI DELLA SANTA SEDE;
- FABBRICATI ESTERI: i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- FABBRICATI RECUPERATI PER FINI ASSISTENZIALI: i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alla attività assistenziali limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento della predetta attività;
- TERRENI MONTANI: terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, dichiarate svantaggiate con delibera C.I.P.A.A. (Comitato Interministeriale per il Coordinamento della Politica Agraria e Alimentare) del 6 aprile 1983;
- IMMOBILI NON COMMERCIALI: immobili utilizzati dagli enti non commerciali non aventi scopo di lucro destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative, sportive e religiose;
- IMMOBILI 'TREMONTI': i soggetti che si avvalgono del regime fiscale sostitutivo previsto dalla Legge 'Tremonti' usufruiscono dell'esenzione per gli immobili strumentali. L'esenzione compete per un triennio dall'inizio dell'attività in quanto l'imposta sostitutiva da versare entro il 5 marzo di ogni anno con le modalità relative all'Iva sostituisce a tutti gli effetti l'Ici. Questa agevolazione può essere richiesta una sola volta nel 1994 o 1995 o1996 a partire dall'inizio dell'attività.